OSCILLAZIONE PER PREVENZIONEΒ (art. 24 M.A.T.) LβINAIL premia con uno βscontoβ denominato βoscillazione per prevenzioneβ, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per ilΒ miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008Β e successive modifiche e integrazioni). A cosa
OSCILLAZIONE PER PREVENZIONEΒ (art. 24 M.A.T.)
LβINAIL premia con uno βscontoβ denominato βoscillazione per prevenzioneβ, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per ilΒ miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008Β e successive modifiche e integrazioni).
A cosa serve
Lβ βoscillazione per prevenzioneβ riduce il tasso di premio applicabile allβazienda, determinando un risparmio sul premio dovuto allβINAIL.
In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell’articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso Γ¨ riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
lavoratori-anno riduzione
fino a 10 30%
da 11 a 50 23%
da 51 a 100 18%
da 101 a 200 15%
da 201 a 500 12%
oltre 500 7%
Chi puΓ² beneficiarne
Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolaritΓ contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, Γ¨ necessario che lβazienda abbia effettuato, nellβanno precedente a quello in cui chiede la riduzione,Β interventi di miglioramentoΒ nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Come ottenere la riduzioneΒ LβAzienda deve presentare o spedire allβINAIL, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dellβanno per il quale la riduzione Γ¨ richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dallβINAIL.Β IlΒ modelloΒ Γ¨ disponibile presso tutte leΒ Sedi INAILΒ insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione. La domanda puΓ² essere presentata online alla sezioneΒ Punto ClienteValutazione e decisioneΒ LβINAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica allβazienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. E’ stato predisposto unΒ elencoΒ contenente la documentazione che l’Istituto ritiene utile a dimostrare l’effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24.Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l’istanza di riduzione.Applicazione della riduzioneΒ La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale Γ¨ stata presentata la domanda ed Γ¨ applicata dallβazienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.Β EsempioΒ La richiesta di riduzione per lβanno 2010 puΓ² essere presentata da unβazienda che abbia iniziato la propria attivitΓ entro il 1Β° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nellβanno 2009.Β La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed Γ¨ applicata dallβazienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011). RequisitiΒ Per quanto riguarda la regolaritΓ in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda. L’oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i “benefici normativi e contributivi” previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, Γ¨ necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti: applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piΓΉ rappresentative sul piano nazionale, nonchΓ© degli altri obblighi di legge; inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”); il possesso della regolaritΓ contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili. A chi rivolgersiΒ Per maggiori informazioni Γ¨ possibile rivolgersi alleΒ Sedi INAIL.Β Modello di domandaIstruzioni operative: nota del 20 ottobre 2011 nota del 22 dicembre 2010 nota del 20 ottobre 2010 nota del 21 settembre 2009 nota del 13 novembre 2008 nota del 28 novembre 2006 nota del 22 novembre 2005 nota del 29 dicembre 2004 nota del 23 novembre 2004 nota del 12 febbraio 2001
Lascia un Commento
Devi essere registrato per pubblicare un commento.