Statuto della Confederazione europea delle Piccole Imprese
C.E.P.I

 

Titolo primo

ART. 1

(costituzione)

E’ costituita con sede in Roma la Confederazione Europea delle Piccole Imprese – C.E.P.I. – formata da
Associazioni Sindacali d’Impresa Territoriali e di Categoria. La Confederazione si propone di rappresentare,
tutelare e difendere le piccole e medie imprese Artigiane, Commerciali, del settore Agricolo ed
Agroalimentare, della pesca e del settore ittico, dei Professionisti e delle partite IVA in genere. La C.E.P.I.
che non ha finalità di lucro ha durata fino a revoca.

ART. 2

(scopi)

La Confederazione è un organismo apartitico e indipendente che, nel rispetto dell’autonomia sancita dagli
Statuti delle Associazioni aderenti, si propone di:
a) difendere soprattutto le piccole imprese artigiane, commerciali, agricole, agroalimentari, della pesca e del settore ittico, dei Professionisti e delle partite IVA in generale;
b) collegare e coordinare sul piano nazionale le attività delle Associazioni aderenti per la soluzione dei problemi economici, sindacali e tecnici delle categorie rappresentate;
c) stipulare Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro da valere per le imprese artigiane, commerciali, agricole, agroalimentari, della pesca, del settore ittico e delle Professioni;
d)difendere le tradizioni dell’artigianato e la cultura contadina anche nell’ambito delle Regioni e delle
Province;
e) dare indicazioni agli organi competenti sulle istanze economiche e sociali dell’artigianato, del commercio del settore Agroalimentare, della Pesca e del mondo dei professionisti per un equilibrato sviluppo, con particolare riferimento alle imprese minori;
f) promuovere e coordinare iniziative atte a potenziare e a rendere competitiva la produzione delle piccole imprese ed il suo collocamento in Italia e all’estero, in conformità delle norme che regolano il Mercato Comune Europeo;

g) instaurare rapporti di coordinamento istituzionale ed operativo con la Pubblica Amministrazione al fine di stabilire proficui rapporti di collaborazione nel reciproco interesse delle Categorie rappresentate e delle Istituzioni secondo un principio di sussidiarietà;
h) fornire, in questo spirito di collaborazione istituzionale, i servizi necessari e richiesti alla Pubblica Amministrazione;
i) costituire organismi ed enti atti a garantire l’assistenza economica, sociale e tecnica a favore delle piccole imprese di cui al punto a) e collaborare con gli organismi già esistenti o da costituirsi;
l) favorire lo sviluppo ed il perfezionamento dell’istruzione e della formazione professionale e in particolare della specializzazione nelle tecniche tramandate dalla migliore tradizione artigiana;
m) svolgere direttamente corsi formativi obbligatori per legge per le aziende e le imprese associate;
n) designare e nominare propri rappresentanti in Enti, Organismi e Commissioni, quando tali designazioni e nomine non siano di competenza delle Associazioni aderenti;
o) cooperare con tutti gli Enti ed Associazioni a carattere locale e nazionale che siano costituite o si costituiranno per la assistenza, la tutela e lo sviluppo dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa;
p) conciliare gli eventuali contrasti di interessi fra le Associazioni aderenti;
q) operare per la unione di tutte le forze del ceto medio produttivo, stimolando la presenza di loro rappresentanti negli organismi rappresentativi della volontà popolare;
r) svolgere ogni altro compito ad essa direttamente affidato dalla legge o deliberato dagli Organi Sociali che faciliti il conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto.
s) fornire assistenza e previdenza con l’Ente di Patronato, assistenza fiscale e tributaria con il CAF ed assistenza alle imprese Agricole con il CAA.

Titolo secondo

ART. 3

(adesione e coordinamento)

Possono aderire alla Confederazione Europea delle Piccole Imprese tutte le Associazioni sindacali d’Impresa territoriali o di categoria legalmente costituite che ne facciano regolare domanda, con l’impegno di osservare le norme del presente Statuto, tutti i lavoratori autonomi singoli o associati e i Professionisti tutelati e non tutelati da Ordini Professionali.
Saranno accolte le adesioni di Associazioni che abbiano già almeno 50 aderenti o che dimostrino di poter
raggiungere tale obiettivo in tempi rapidissimi. Sarà discrezione della Presidenza Nazionale valutare la
congruità ed in casi eccezionali e motivati derogare a tale norma.
Sarà altresì possibile stabilire rapporti di coordinamento istituzionale con la Pubblica Amministrazione per
instaurare rapporti convenzionali di reciproca e funzionale collaborazione.

ART. 4

(domanda di adesione)

L’Associazione che chiede di far parte della Confederazione deve allegare alla domanda:
a) copia dello Statuto e dell’eventuale Regolamento;
b) elenco dei componenti degli Organi Direttivi;
c) breve relazione sulla situazione organizzativa con l’indicazione del numero degli associati suddiviso per categorie e dell’organico del personale con le relative mansioni.
Le Pubbliche Amministrazioni con le quali sia stato stipulato un rapporto Convenzionale di coordinamento
Istituzionale sottoscriveranno un accordo, concordato tra le parti, che impegni la Confederazione a supportare tali istituzioni con i servizi necessari e richiesti.

ART.5

(accettazione della adesione)

Sulla domanda di adesione delibera la Giunta Esecutiva entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
In caso di non accettazione della domanda, l’Associazione interessata può ricorrere al Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. Il Consiglio Direttivo deciderà, in via definitiva ed inappellabile, entro tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.
Il ricorso ha effetto sospensivo.

Gli accordi convenzionali di coordinamento istituzionale con le pubbliche amministrazioni dovranno essere ratificati dagli Organi di Governo delle parti contraenti.

ART. 6

(durata della adesione)

La adesione di ogni associata e la sua appartenenza alla Confederazione ha la durata di un triennio a decorrere dal giorno di accoglimento della domanda di adesione.
L’Associazione per tutto il periodo di adesione alla Confederazione non può aderire ad altra Confederazione se prima non ha soddisfatto a tutti gli obblighi che con il presente Statuto si è impegnata a rispettare.
Scaduto il triennio, l’adesione si intende annualmente rinnovata, se l’Associazione non ne avrà comunicata la disdetta, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera R/R.
Gli accordi convenzionali di coordinamento istituzionale con le pubbliche amministrazioni avranno la durata
stabilita di volta in volta nei rispettivi protocolli di intesa.

ART. 7

(cessazione della qualità di associata)

La qualità di associata cessa:
a) Per recesso, che può aver luogo prima della scadenza se l’associata ha soddisfatto e corrisposto quanto avrebbe dovuto corrispondere fino alla normale scadenza;
b) Per deliberazione della Giunta Esecutiva, adottata con maggioranza di due terzi dei presenti, per inadempienza degli obblighi assunti dall’Associazione a norma del presente Statuto.
Avverso al provvedimento di cui alla lettera b) l’Associazione interessata può ricorrere al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio Direttivo deciderà entro tre mesi dalla data di presentazione del ricorso. Qualora il Consiglio Direttivo confermi il provvedimento di espulsione,
l’Associazione potrà ricorrere al Collegio dei Probi Viri che deciderà in via definitiva ed inappellabile entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
I ricorsi hanno effetto sospensivo.

 

ART. 8

(autonomia – obblighi – diritti)

Le Associazioni aderenti:
a) premettono o aggiungono alla loro denominazione la dicitura “C.E.P.I. – CONFEDERAZIONE EUROPEA DELLE PICCOLE IMPRESE
b) conservano la piena autonomia amministrativa e l’autonomia organizzativa limitatamente al territorio o alla categoria di loro competenza ed in conformità agli indirizzi generali della Confederazione;
c) partecipano alla formulazione delle direttive nazionali tramite i loro rappresentanti in seno all’Assemblea e al Consiglio, a norma del presente Statuto;
d) informano tempestivamente la Confederazione di ogni loro attività che possa essere di interesse generale;
e) si impegnano a versare alla Confederazione, sull’importo di ciascuna tessera, e a retrocedere dai contributi associativi e contrattuali riscossi tramite gli Istituti Previdenziali, una quota percentuale che verrà stabilita, anno per anno dalla Giunta Esecutiva;
f) si impegnano a distribuire agli imprenditori associati la tessera Confederale.

ART. 9

(associazioni collegate)

Possono far parte della CEPI anche Associazioni d’Impresa territoriali o di categoria che chiedano di essere soltanto collegate.
Le Associazioni collegate non hanno diritto a voto deliberativo negli Organi della Confederazione. Tuttavia, quando sussistano particolari situazioni locali che non consentano alla Associazione collegata di diventare aderente, l’Assemblea Generale, dopo aver vagliato i motivi che determinano questo stato di necessità ed averli riconosciuti validi, può deliberare che l’Associazione interessata, in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Confederazione, pur mantenendo la qualità di collegata, abbia diritto al voto deliberativo negli Organi Confederali con l’obbligo di attenersi alle loro deliberazioni.

ART. 10

(federazioni regionali)

Le Associazioni territoriali aderenti alla Confederazione che operano nell’ambito della stessa Regione costituiscono la Federazione Regionale per il collegamento e la rappresentanza regionale.
La Federazione Regionale è retta da un Consiglio Direttivo composto dai Presidenti delle Associazioni che ne fanno parte, i quali eleggono nel loro seno il Presidente e gli altri Organi della Federazione.

ART. 11

(federazioni nazionali di categoria)

Gli imprenditori esercitanti la stessa arte o mestiere, iscritti in Associazione territoriale aderente,
costituiscono gruppi territoriali di categoria, secondo le norme dello Statuto dell’Associazione.
Le categorie avranno rappresentanze regionali in base alle norme stabilite dalla Federazione Regionale e
potranno costituirsi in Federazioni Nazionali di categoria aderenti alla Confederazione.
La Federazione Nazionale di categoria avrà un proprio Statuto, approvato dalla Assemblea dei Presidenti dei
gruppi territoriali di categoria che ne fanno parte, che dovrà essere conforme, nelle linee fondamentali, allo
Statuto della Confederazione e alle direttive di massima stabilite dagli Organi Confederali.
Le Associazioni territoriali ed i Gruppi territoriali di Categoria non potranno appartenere a Federazioni
Regionali o a Federazioni Nazionali di categoria che non siano aderenti alla CEPI.
La Confederazione ha potere di coordinamento e di controllo sulle Federazioni Nazionali di Categoria ed in
caso di palese inadempienza alle norme statutarie confederali potrà esercitare il potere di
Commissariamento o di revoca della appartenenza alla Confederazione.

 

Titolo terzo

ART. 12

(organi della Confederazione)

Sono Organi della Confederazione:
a) Il Congresso Nazionale;
b) l’Assemblea Generale;
c) il Consiglio Direttivo;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il Comitato di Presidenza
f) il Presidente;
g) i Vice Presidenti di cui uno con funzioni di Vicario;

h)il Direttore Generale;
i) il Tesoriere;
j) il Segretario Generale;
k) il Collegio dei Revisori dei Conti;
l) il Collegio dei Probiviri.

Art. 13

(congresso nazionale)

Il Congresso Nazionale della Confederazione è costituito dai:
a)presidenti delle Associazioni territoriali aderenti in regola con il pagamento dei contributi sociali,
oppure – per ragioni tecniche o di altra natura – una persona appositamente incaricata dall’Organo
deliberante delle singole Associazioni, purché i rispettivi Statuti lo consentano;
b) presidenti delle Federazioni Regionali o i Delegati Regionali;
c) presidenti delle Federazioni Nazionali di Categoria;
I Presidenti delle Federazioni Regionali e delle Federazioni Nazionali di categoria hanno diritto ad un voto
ciascuno.
Le Associazioni territoriali hanno diritto ad un numero di delegati, nella misura appresso indicata,
proporzionale al numero delle tessere confederali distribuite ai propri associati – e per le quali hanno
regolarmente corrisposto il prescritto contributo alla Confederazione – sino alla data di un mese precedente
al giorno di svolgimento del Congresso:

 

• Sino a 100 tessere voti n. 1
• da 101 a 200 tessere voti n. 2
• da 201 a 300 tessere voti n. 3
• da 301 a 400 tessere voti n. 4
• da 401 a 500 tessere voti n. 5
• da 501 a 1.000 tessere voti n. 8
• oltre 1.000 tessere voti n. 10

Ogni delegato ha diritto a un voto.
Nel caso che qualche Presidente di Associazione territoriale o di Federazione Regionale o di Federazione
Nazionale di Categoria sia impedito ad intervenire ad una riunione, delega per iscritto un suo rappresentante per quella riunione, scegliendolo tra i componenti della propria Giunta Esecutiva o fra i componenti del Congresso stesso.
Nessun partecipante al Congresso può essere portatore di più di una delega.
Le votazioni avverranno con il sistema e con modalità che il Congresso stabilirà di volta in volta.
Al Congresso partecipano anche, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Esecutiva, del Collegio dei
Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri.

Art. 14

(ordinamento del Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale:
– si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni quattro anni e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga
opportuno la Giunta Esecutiva o ne faccia richiesta almeno un terzo delle Associazioni aderenti;
– è convocato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, mediante lettera raccomandata spedita almeno
novanta giorni prima della data di adunanza e contenente data ora e luogo della riunione ed ordine del
giorno dei lavori;
– è validamente costituito quando siano rappresentate almeno la metà più uno delle Associazioni aderenti
in prima convocazione, e qualsiasi numero in seconda convocazione;
– è presieduto da una presidenza eletta dal Congresso stesso;
– delibera a maggioranza di voti dei delegati.

ART. 15

(competenze del Congresso)
Sono di competenza del Congresso Nazionale:
a) l’esame e l’approvazione dell’attività svolta dagli Organi Direttivi della Confederazione;
b)l’esame di problemi di carattere generale interessanti l’imprenditoria rappresentata e
l’organizzazione della Confederazione;
c)la elezione della Giunta Esecutiva, del Presidente di due Vice Presidenti di cui uno con funzioni di
Vicario e del Tesoriere, del Segretario Generale, dei Collegi dei revisori dei Conti e dei Probi Viri;
d)Alla elezione di ciascun Delegato Regionale parteciperanno i Presidenti delle Associazioni territoriali
appartenenti alla Regione per la quale occorre eleggere il Delegato Regionale; essi avranno diritto al
numero di voti indicato nel precedente articolo 13;
e)Le eventuali modifiche allo Statuto, che dovranno essere approvate con almeno i due terzi dei voti
dei delegati e l’eventuale scioglimento della Confederazione, che dovrà essere approvato da almeno i due
terzi delle Associazioni aderenti.

Art. 16

(Assemblea Generale)

L’Assemblea Generale della Confederazione è costituita dai:
d)Presidenti delle Associazioni territoriali aderenti in regola con il pagamento dei contributi sociali,
oppure – per ragioni tecniche o di altra natura – una persona appositamente incaricata dall’Organo
deliberante delle singole Associazioni, purché i rispettivi Statuti lo consentano;
e) Presidenti delle Federazioni Regionali o i Delegati Regionali;
f) Presidenti delle Federazioni Nazionali di Categoria;

I Presidenti delle Federazioni Regionali e delle Federazioni Nazionali di categoria hanno diritto ad un voto
ciascuno.
Nel caso che qualche Presidente di Associazione territoriale o di Federazione Regionale o di Federazione
Nazionale di Categoria sia impedito ad intervenire ad una riunione, delega per iscritto un suo
rappresentante per quella riunione, scegliendolo tra i componenti della propria Giunta Esecutiva o fra i
componenti dell’Assemblea stessa.
Nessun partecipante all’Assemblea può essere portatore di più di una delega.
Le votazioni avverranno con il sistema e con modalità che l’Assemblea stabilirà di volta in volta.
All’Assemblea partecipano anche, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Esecutiva, del Collegio dei
Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri.

ART. 17

(ordinamento dell’Assemblea Generale)

L’Assemblea Generale:
– si riunisce, in via ordinaria, una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno la
Giunta Esecutiva o ne faccia richiesta almeno un terzo delle Associazioni aderenti;
– è convocata dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della data di adunanza e contenente data ora e luogo della riunione ed ordine del giorno dei lavori; o venti giorni prima per via telematica.

– è validamente costituita quando siano rappresentate almeno la metà più uno delle Associazioni aderenti
in prima convocazione, e qualsiasi numero in seconda convocazione;
– è presieduto da una presidenza eletta dall’Assemblea stessa;
– delibera a maggioranza di voti degli aventi diritto

ART. 18

(competenze dell’ Assemblea)

Sono di competenza dell’Assemblea Generale:
a) l’esame e l’approvazione dell’attività svolta dagli Organi Direttivi della Confederazione;
b) l’esame di problemi di carattere generale interessanti l’imprenditoria rappresentata e l’organizzazione della Confederazione;
c) esamina ed approva i rendiconti finanziari, nonché i bilanci preventivi e consuntivi;
d) su proposta del Presidente, in caso di necessità organizzative, può integrare il Consiglio Direttivo anche sostituendo membri dello stesso;

 

ART. 19

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto:
– dal Presidente;
– dai Vice Presidenti;

– dal Direttore Generale;
– dal Tesoriere;
– dal Segretario Generale;
– dai componenti la Giunta Esecutiva della Confederazione;
– dai Presidenti o Delegati Regionali;
– dai Presidenti delle Federazioni Nazionali di Categoria;
– dai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 20

(Convocazione del consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo:
– è convocato dal Presidente della Confederazione, sentita la Giunta Esecutiva, a mezzo lettera spedita
almeno quindici giorni prima della data di adunata e contenente luogo, ora e data della riunione ed ordine
del giorno dei lavori; in caso di urgenza, può essere convocato telegraficamente con cinque giorni di
preavviso;
– si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni sei mesi ed, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno la
Giunta Esecutiva o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri;
– è presieduto dal Presidente della Confederazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.

– I membri del Consiglio Direttivo dispongono di un voto ciascuno; in caso di parità, il voto del Presidente o
del suo sostituto, è determinante. Per le deleghe vale quanto è indicato all’art. 16.

ART. 21

(competenze del consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo:
– attua le deliberazioni del Congresso Nazionale e dell’Assemblea Generale;
– precisa le direttive di lavoro concernenti l’organizzazione centrale;
– delibera in materia di carattere patrimoniale e finanziario, per quanto ecceda l’amministrazione ordinaria;
– approva i regolamenti di cui all’art. 32 del presente statuto.

ART. 22

Giunta esecutiva

(composizione delle giunta esecutiva)

La Giunta Esecutiva è composta da non meno di cinque membri e non più di undici componenti elettivi,
compresi il Presidente, i vice Presidenti, il Tesoriere e il Segretario Generale eletti dall’Assemblea.
Possono essere eletti componenti della Giunta Esecutiva anche imprenditori non più in esercizio, purché
non svolgano attività professionale di altra natura.
Qualora venisse a mancare, per qualsiasi motivo, sino a un terzo dei membri della Giunta Esecutiva, la
Giunta stessa provvederà ad integrare le vacanze. Se si dovesse verificare, anche non
contemporaneamente, un maggior numero di vacanze, la Giunta si intenderà decaduta e l’Assemblea
Generale provvederà al suo rinnovo. La Giunta inoltre, potrà integrare la sua composizione sino al
raggiungimento del massimo dei suoi componenti. Le integrazioni devono essere ratificate dall’Assemblea
Generale alla sua prima riunione.
Partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva con voto consultivo:

– i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art . 23

(convocazione della giunta esecutiva)

La Giunta Esecutiva:
– è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo lettera spedita almeno quindici giorni prima
della data di adunanza e contenente ora, luogo e data della riunione ed ordine del giorno dei lavori; in caso
di urgenza, può essere convocata telegraficamente con cinque giorni di preavviso;
– si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi, ed in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il
Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri;
– è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente Vicario o, in assenza anche di questo,
dall’altro Vice Presidente.
I membri della Giunta dispongono di un voto ciascuno; in caso di parità, il voto del Presidente, o del suo
sostituto, è determinante.

ART. 24

(competenze della giunta esecutiva)

La Giunta Esecutiva:
– integra le vacanze che eventualmente si verificassero nel suo seno a norma dell’art. 22;
– determina la quota sull’importo del tesseramento e dei contributi associativi e contrattuali e la quota
dovuta alla Confederazione dalle Associazioni aderenti;
– coadiuva le Associazioni aderenti nello svolgimento delle loro attività, al fine di dare un armonico indirizzo
all’azione della Confederazione;
– prende iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell’artigianato del commercio e della piccola
impresa in genere, dell’agricoltura, del settore agroalimentare, della pesca e del settore ittico e per la tutela
delle categorie;
– provvede all’impostazione di determinati servizi ed alla realizzazione delle iniziative ritenute utili per la
piccola impresa;
– designa e nomina i rappresentanti della Confederazione presso enti, amministrazioni, istituzioni,
commissioni ed organismi similari, quando tali designazioni e nomine non siano di competenza delle
Associazioni aderenti;
– accoglie e vaglia le domande di adesione da parte delle Associazioni territoriali o di categoria;
– nomina Commissioni per lo studio dei problemi delle categorie;
– delibera in materia di carattere patrimoniale e finanziario, per quanto non ecceda l’amministrazione
ordinaria;
– su proposta del Presidente assume e licenzia il personale, deliberando sugli stipendi e sulle varie
corresponsioni da assegnare a questo, pianificandone le carriere;
– compila un regolamento per gli uffici.
Le riunioni della Giunta, come quelle della Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, si svolgono
normalmente nella sede legale della Confederazione, ma possono svolgersi legalmente anche in altre località.

Art . 25

Il presidente

(competenze del presidente)

Il Presidente, che può essere scelto anche al di fuori di coloro che appartengono alle categorie
rappresentate fra persone di provata esperienza politico-sindacale viene eletto dal Congresso.
– ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione e la firma sociale di fronte a terzi,
anche per vendere e comprare, ed in giudizio con autorizzazione a transigere e conciliare;
– provvede per l’attuazione delle deliberazioni prese dall’Assemblea Generale, dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva;
– amministra il patrimonio della Confederazione congiuntamente al Tesoriere;
– può aprire Conti Correnti Bancari o Postali con la firma congiunta del Tesoriere;
– prende i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell’attività della Confederazione;
– vigila sul buon andamento degli uffici.

Il Presidente ha facoltà di delegare la esecuzione di alcuni dei compiti a lui demandati a uno dei vice
Presidenti. In caso di impedimento sarà sostituito dal vice Presidente Vicario o, in assenza anche di questo,
dall’altro Vice Presidente. Adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva, con riserva di ratifica da
parte di quest’ultima alla sua prima riunione.
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni rappresentandolo e/o
sostituendolo in caso di necessità.

ART. 26

Il Segretario Generale

(competenze del Segretario generale)

Il Segretario Generale è eletto dal Congresso Nazionale e fa parte della Giunta Esecutiva Nazionale della
Confederazione;
Coadiuva il presidente:
– nel sovrintendere al buon andamento dei servizi;
– nell’attuazione delle disposizioni adottate dagli Organi della Confederazione.

Propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al pratico conseguimento degli scopi statutari;
partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Confederazione.

ART. 27

(il tesoriere)

Il Tesoriere:
– collabora con il Presidente nell’amministrazione delle entrate e delle spese e dei fondi in relazione alle
risultanze del bilancio preventivo o del conto consuntivo debitamente approvati;
– firma, congiuntamente al Presidente, gli ordinativi di incasso e di pagamento;
– prepara annualmente, congiuntamente al Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo da sottoporre all’esame degli Organi della Confederazione;
– vigila sul patrimonio sociale della Confederazione.

Art. 28

(Comitato di Presidenza)

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, dal Segretario Generale e dal Direttore Generale.
Il Comitato di Presidenza è l’Organo di Gestione ordinaria della Confederazione che collabora con il Presidente nella gestione quotidiana dell’Organizzazione

ART. 29

(collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti:
– è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dalla Assemblea, la quale elegge anche il Presidente;
– vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria della Confederazione;
– riferisce, mediante relazioni annuali, all’Assemblea Generale sul conto consuntivo e sui rendiconti finanziari;
– partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

ART. 30

(collegio dei probiviri)

Il Collegio dei Probiviri:
– è composto da almeno tre membri, scelti anche fra non imprenditori, i quali eleggono tra di loro il Presidente;
– interviene per la conciliazione delle vertenze e divergenze che potranno insorgere tra le Associazioni aderenti e tra queste e gli Organi della Confederazione.

ART. 31

(Comitato Tecnico)

Viene Istituito un Comitato Tecnico Nazionale cui spetta la promozione ed il coordinamento di tutti i servizi
promossi dalla Confederazione; i suoi membri – in relazione alle specifiche competenze di ciascuno –
dovranno veicolare, monitorare, assistere e pilotare la erogazione corretta dei servizi in ogni singola
Associazione provinciale, territoriale o zonale, garantendo una omogenea efficienza delle prestazioni
erogate su tutto il territorio nazionale.

ART. 32

(inviti)

Possono essere invitati alle riunioni degli Organi della Confederazione esperti, tecnici, personalità che, di
volta in volta, si ritenga opportuno.

ART. 32 bis

(Comitato scientifico e ufficio studi e ricerche)

Al fine di dare un contributo allo studio, alla trattazione e alla divulgazione, anche in collegamento con istituzioni pubbliche e private, delle problematiche giuridico-economiche riguardanti direttamente o indirettamente le micro, piccole e medie imprese italiane è istituito  l’ufficio studi e ricerche della Confederazione europea delle piccole imprese.

L’ufficio diffonde le proprie analisi presso gli associati di CEPI, i decisori pubblici, l’accademia e l’opinione pubblica, nella consapevolezza che le idee e la conoscenza possono contribuire ai cambiamenti legislativi necessari per il mondo produttivo.

I membri dell’ufficio sono nominati dal Presidente CEPI scelti tra personalità di riconosciuta competenza, appartenenti al mondo accademico e delle professioni anche non iscritte alla Confederazione e collaborano a titolo gratuito.

L’ufficio studi e ricerche è diretto nelle sue attività da un Comitato Scientifico, presieduto dal Presidente di CEPI che nomina un coordinatore scientifico con il compito di coadiuvarlo nella gestione e indirizzare le attività del Comitato.

ART. 33

(eleggibilità e durata delle cariche)

Salvo quanto previsto agli artt. 22 e 25 sono eleggibili quali componenti della Giunta Esecutiva coloro che
esercitano una attività artigiana, commerciale, agricola o autonoma e siano iscritti alla CCIAA e agli albi
previsti per legge e ad una Associazione aderente alla Confederazione.
Il Presidente, i vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario Generale e i membri della Giunta Esecutiva, del
Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, durano in carica quattro
anni e sono rieleggibili.
Il mandato del Presidente, dei Vice Presidenti e dei membri della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo,
del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri è gratuito, salvo il rimborso delle spese nelle
quali incorrono nell’espletamento dei loro compiti per il funzionamento della Confederazione, nella misura
stabilita dalla Giunta Esecutiva.
La giunta esecutiva può disporre appannaggi in favore dei dirigenti della Confederazione.

ART. 34

(patrimonio)

Il Patrimonio sociale è costituito:
– dai beni mobili e immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della
Confederazione;
– dalle spese acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo, sino a che non siano erogate;
– dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
– dalle quote percentuali sul tesseramento annuale;
– dagli eventuali contributi associativi e contrattuali riscossi tramite gli Istituti previdenziali.

ART. 35

(verbali)

Le deliberazioni ed i verbali delle riunioni della Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, della Giunta
Esecutiva, dovranno essere raccolti in appositi libri verbali, a cura del Segretario Generale, i Verbali delle
riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri dovranno essere raccolti a cura dei
singoli Collegi.

ART. 36

(scioglimento della Confederazione)

Lo scioglimento della Confederazione viene deliberato dalla Assemblea Generale nei modi indicati alla
lettera e) dell’art. 15.
In caso di scioglimento della Confederazione il Congresso Nazionale nomina un Collegio di tre liquidatori,
stabilendo altresì le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali della Confederazione.

ART. 37

(regolamenti)

Le riunioni degli Organi della Confederazione e le elezioni che in esse avvengono sono disciplinate da
apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo potrà emanare più Regolamenti che disciplineranno i diversi aspetti della vita
Confederale e potranno contenere anche norme di attuazione del presente Statuto.
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si attuano le norme del Codice Civile.