Interessante intervento della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio in ordine allβinesistenza giuridica delle notifiche effettuate da Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo indirizzi Pec non inseriti nei registri pubblici (registro IPA, REGINDE, INIPEC), in violazione del Regolamento Europeo n. 910/2014 detto eIDAS.
Β
Sino allo scorso mese di settembre 2022, Agenzia Entrate Riscossione non aveva inserito le proprie pec con le quali effettua notifiche di cartelle esattoriali, preavvisi di fermo amministrativo, preavvisi di iscrizioni ipotecarie ed altro ai contribuenti, nei pubblici registri consultabili da tutti gli utenti e finalizzati a verificare e garantire lβautenticitΓ dellβindirizzo elettronico e quindi del mittente.
Dunque, indirizzi come notifica.acc.lazio@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it, sino allo scorso settembre, non risultavano inseriti nei pubblici registri e pertanto non erano βverificabiliβ da parte del destinatario della notifica, creando cosΓ¬ potenziale incertezza sullβidentitΓ del mittente, in violazione del Regolamento UE n. 910/214 e dellβart. 3 bis della Legge n. 53 del 1994 secondo il quale la notificazione con modalitΓ telematica si effettua a mezzo posta elettronica certificata il cui indirizzo risulta registrato nei pubblici elenchi.
Secondo la Corte di Giustizia Tributaria Regionale, la notifica effettuata da indirizzi non registrati Γ¨ giuridicamente inesistente e quindi priva di effetti per il contribuente. PiΓΉ precisamente: ββ¦non puΓ² reputarsi valida la notifica effettuata dallβUfficio avvalendosi di indirizzi non ufficiali, poichΓ© ciΓ² non consente assoluta certezza della provenienza dellβatto impugnato, atta a comprovare lβaffidabilitΓ giuridica del contenuto dello stesso, profili che devono essere entrambi garantiti, a salvaguardia della pienezza del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue lβinesistenza giuridica della consegna informatica dellβatto tributario proveniente da indirizzo formalmente non opponibile al contribuenteβ.
Diretta conseguenza di quanto sopra, oltre alla giΓ citata inesistenza giuridica, Γ¨ lβinefficacia di ogni atto successivo e conseguente allβatto tributario βmal notificatoβ.
Immaginiamo, ad esempio, di aver ricevuto prima dello scorso settembre una cartella esattoriale notificata con le modalitΓ sopra indicate, di non averla saldata e di non averla impugnata. Ebbene, qualunque atto esecutivo ad essa conseguente, anche se questa volta regolarmente notificato, sarebbe suscettibile di impugnazione e conseguente annullamento, non essendo stato preceduto da regolare notifica.
Il tema testΓ© affrontato Γ¨ oltremodo interessante e di attualitΓ atteso che numerosissimi contribuenti si accingono in questo periodo ad aderire allo stralcio. Lβadesione, infatti, costituirebbe automaticamente riconoscimento dellβatto notificato irregolarmente con ogni conseguente sanatoria dellβatto impositivo.
Prima di aderire alla rottamazione conviene quindi esaminare attentamente la propria situazione, gli atti ricevuti e soprattutto la regolaritΓ delle notifiche degli stessi, in quanto potrebbe essere conveniente scegliere la via dellβimpugnazione piuttosto che quella dello stralcio.
Studio Legale CBS&Partners
Avv. Gianluigi Buono
Lascia un Commento
Devi essere registrato per pubblicare un commento.