INPS, EMERGENZA SANITARIA: DECONTRIBUZIONE SUD CON ESONERO PARZIALE PER I DATORI DI LAVORO

INPS, EMERGENZA SANITARIA: DECONTRIBUZIONE SUD CON ESONERO PARZIALE PER I DATORI DI LAVORO

L’INPS ha dettato le istruzioni operative per l’accesso da parte dei datori di lavoro al beneficio decontribuzione Sud (legge n. 178/2020) limitatamente però al periodo fino ad ora autorizzato dalla Commissione europea che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Il beneficio consiste nell’esonero contributivo parziale della parte datoriale dei contributi per i lavoratori

L’INPS ha dettato le istruzioni operative per l’accesso da parte dei datori di lavoro al beneficio decontribuzione Sud (legge n. 178/2020) limitatamente però al periodo fino ad ora autorizzato dalla Commissione europea che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Il beneficio consiste nell’esonero contributivo parziale della parte datoriale dei contributi per i lavoratori la cui sede di lavoro si trovi in una delle seguenti regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente. Lo sgravio è pari al 30% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) da versare fino al 31 dicembre 2025, scende al 20% per gli anni 2026 e 2027 e al 10% per il 2028 e il 2029.

Nella circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, l’INPS esamina l’esonero “Decontribuzione Sud” introdotto dal decreto Agosto (art. 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) in vigore fino al 31 dicembre 2029, in favore delle Regioni Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.

La percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:

– al 30% fino al 31 dicembre 2025;

– al 20% per gli anni 2026 e 2027;

– al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

L’esonero in trattazione ha ottenuto autorizzazione UE dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza che sia previsto un limite individuale di importo.

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

– il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;

– il contributo ai Fondi di solidarietà e ai Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ma resta subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva.

Qui la circolare integrale.

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Circolari/Circolare%20numero%2033%20del%2022-02-2021.htm

 

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