LβINPS ha dettato le istruzioni operative per lβaccesso da parte dei datori di lavoro al beneficio decontribuzione Sud (legge n. 178/2020) limitatamente perΓ² al periodo fino ad ora autorizzato dalla Commissione europea che va dal 1Β° gennaio al 31 dicembre 2021. Il beneficio consiste nellβesonero contributivo parziale della parte datoriale dei contributi per i lavoratori
LβINPS ha dettato le istruzioni operative per lβaccesso da parte dei datori di lavoro al beneficio decontribuzione Sud (legge n. 178/2020) limitatamente perΓ² al periodo fino ad ora autorizzato dalla Commissione europea che va dal 1Β° gennaio al 31 dicembre 2021.
Il beneficio consiste nellβesonero contributivo parziale della parte datoriale dei contributi per i lavoratori la cui sede di lavoro si trovi in una delle seguenti regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente. Lo sgravio Γ¨ pari al 30% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) da versare fino al 31 dicembre 2025, scende al 20% per gli anni 2026 e 2027 e al 10% per il 2028 e il 2029.
Nella circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, lβINPS esamina lβesonero βDecontribuzione Sudβ introdotto dal decreto Agosto (art. 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) in vigore fino al 31 dicembre 2029, in favore delle Regioni Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.
La percentuale di contribuzione datoriale sgravabile Γ¨ pari:
– al 30% fino al 31 dicembre 2025;
– al 20% per gli anni 2026 e 2027;
– al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Per sede di lavoro si intende lβunitΓ operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
L’esonero in trattazione ha ottenuto autorizzazione UE dal 1Β° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Assetto e misura dellβesonero
Lβesonero Γ¨ pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza che sia previsto un limite individuale di importo.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti allβINAIL;
– il contributo al βFondo per lβerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
– il contributo ai Fondi di solidarietΓ e ai Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dallβarticolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Lβagevolazione non ha natura di incentivo allβassunzione e, pertanto, non Γ¨ soggetta allβapplicazione dei principi generali in materia di incentivi allβoccupazione stabiliti, da ultimo, dallβarticolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ma resta subordinato al possesso del documento unico di regolaritΓ contributiva.
Qui la circolare integrale.
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