Investimenti in stampa cartacea o digitale, per testate registrate presso il competente Tribunale o il ROC, (Registro Operatori di Comunicazione) con un direttore responsabile. Limitatamente al 2021-2022 sono ammessi anche gli investimenti sulle emittenti radio-televisive nazionali non partecipate dallo Stato
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Cos’è:
Si tratta di un’agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021
A chi si rivolge:
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta può essere presentata da imprese, lavoratori autonomi ed enti
non commerciali, oggi anche senza il vecchio requisito della spesa incrementale
Cosa prevede:
Investimenti in stampa cartacea o digitale, per testate registrate presso il competente Tribunale o il ROC, (Registro Operatori di Comunicazione) con un direttore responsabile. Limitatamente al 2021-2022 sono ammessi anche gli investimenti sulle emittenti radio-televisive nazionali non partecipate dallo Stato. Sono escluse le spese nell’ambito della programmazione o dei palinsesti, quelle relative a giochi o scommesse con vincite in denaro, messaggeria vocale o chat-line, le spese accessorie e di intermediazione.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione fiscale non deve essere rispettato il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento 2020
Come si richiede:
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per il solo anno 2021, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021.
In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Successivamente, agli investimenti effettuati e dimostrati attraverso la presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Utilizzo del credito:
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019 .
Dato il tempo estremamente breve della finestra che è stata aperta, chiunque fosse interessato alla presentazione della domanda dovrà contattare, tramite e-mail o telefonicamente, ENTRO E NON OLTRE IL 15/10/2021 la Direzione Nazionale C.E.P.I. di Roma, divisione finanza agevolata o direttamente il responsabile Marco Pugliese 392 916 7214 m.pugliese@cepionline
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